La Direttiva Macchine è piuttosto precisa nella definizione degli accessori di sollevamento.
A tutti gli effetti, gli accessori di sollevamento vengono identificati dal Decreto Legislativo n.17 27/01/2010 (la cosiddetta Direttiva Macchine) come attrezzature o componenti non collegati direttamente alle macchine per il sollevamento, che permettono la presa del carico, collocati tra macchina e carico o sul carico stesso, o anche pensati per divenire parte integrante del carico e essere immessi sul mercato in maniera separata. Le imbracature e le componenti di queste ultime sono da considerarsi accessori di sollevamento.
I rischi nell’utilizzo degli accessori di sollevamento
L’utilizzo degli accessori di sollevamento può comportare notevoli rischi come ad esempio:
- caduta dei carichi;
- uso non consono o non proprio delle attrezzature da lavoro;
- perdita di stabilità del carico.
L’attività di ispezione è di importanza fondamentale per un uso in sicurezza degli accessori di sollevamento. Le problematiche più diffuse riscontrate su queste attrezzature durante le ispezioni consistono in:
- mancata o errata attività di controllo e registrazione degli accessori di sollevamento;
- qualifica non adeguata degli operatori preposti a eseguire le attività di controllo;
- mancata o insufficiente formazione dei lavoratori incaricati di utilizzare le attrezzature.
Gli accessori di sollevamento devono poi essere adeguati in funzione dei carichi da movimentare. In altre parole, devono essere usati in base alle indicazioni del fabbricante. Ad esempio, nel caso in cui il gancio non fosse allineato con il centro di gravità (il cosiddetto baricentro), una volta sollevato il carico ruoterebbe pericolosamente, compromettendo la stabilità dello stesso e della macchina.
Altra variabile di fondamentale importanza è la massa esatta del carico da sollevare, che deve sempre essere comunicata prima di iniziare le operazioni di sollevamento.
Indicazioni obbligatorie per legge
Gli accessori di sollevamento devono riportare per legge un’etichetta o una marcatura con l’identificazione del materiale, necessaria per l’uso in sicurezza, e il carico massimo di lavoro o di esercizio (noto anche come WLL, Working Load Limit). Per gli accessori su cui non è possibile riportare queste indicazioni, si ricorre a una placca o a una targa, fissata sull’accessorio in oggetto.
Queste indicazioni devono essere perfettamente leggibili e collocate in punti in cui non rischino di sbiadirsi o di scomparire causa usura, né dove possano compromettere l’uso o la resistenza del singolo accessorio.
Tutti gli accessori di sollevamento che non presentano queste indicazioni, a prescindere dal loro stato di manutenzione e di funzionamento, devono necessariamente essere messi fuori servizio. Inoltre, successivamente, devono essere accuratamente esaminati. Potranno essere usati di nuovo soltanto quando verrà ricollocata la targa o l’etichetta identificativa.
Oltre a ciò, ogni accessorio di sollevamento deve essere accompagnato da istruzioni con le seguenti indicazioni:
- previsione di utilizzo;
- limite di utilizzo;
- istruzioni per di montaggio, uso e manutenzione;
- coefficiente di prova statica utilizzato.
Manutenzione e controllo degli accessori di sollevamento
Una questione centrale risulta poi essere quella legata alla manutenzione e al controllo periodico degli accessori di sollevamento. Questo tipo di attrezzature deve infatti superare ispezioni periodiche, secondo modalità e frequenza stabilite dai costruttori, derivanti dalle norme di buona tecnica o da codici di prassi di corretto utilizzo.
Gli interventi di controllo devono essere effettuati da personale qualificato e competente. I risultati devono necessariamente essere sempre riportati in forma scritta. Inoltre, gli interventi di controllo degli ultimi tre anni devono essere adeguatamente conservati e mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza preposti.
Per quanto riguarda invece le attività di manutenzione, esse si possono riassumere nelle seguenti:
- ispezione visiva giornaliera: non necessita di registrazione;
- ispezione frequente: da effettuare almeno ogni tre mesi, necessita di registrazione;
- ispezione periodica: più approfondita, viene svolta una volta all’anno e necessita di registrazione;
- ispezione in caso d’incidente: necessita di registrazione.
I primi due tipi di attività possono essere portati a termine anche da personale interno addetto alla manutenzione, purché adeguatamente formato e addestrato.